L’Italia fa proprie le disposizioni dell’Unione Europea in merito alla classificazione dei rifiuti pericolosi mediante il decreto legge 20 giugno 2017 n. 91 intitolato a ”Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”.
L’articolo 9 del decreto Mezzogiorno dichiara: i numeri da 1 a 7 della parte premessa all’introduzione dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono sostituiti dal seguente: 1. la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014.

Tre i punti su cui centrare l’attenzione. Il primo: questa modifica al regolamento è in vigore dal 4 luglio 2017 ma è applicabile a partire dal 5 luglio 2018. Il secondo: rischio di incostituzionalità della norma in quanto collocata in un provvedimento legislativo avente un preciso oggetto (crescita economica Mezzogiorno) che nulla ha a che vedere con la classificazione dei rifiuti pericolosi. Il terzo: la nuova normativa migliora o peggiora la gestione da parte dei produttori dei rifiuti pericolosi?

Come ogni anno alla fine di aprile arriva l’ennesima scadenza da ricordare.
Entro il 02 maggio 2017 (termine di scadenza posticipato dal 30 aprile per effetto delle festività) le imprese ed amministrazioni che hanno prodotto, gestito, trasportato, recuperato e smaltito rifiuti nel corso del 2016 debbono presentare il Modello Unico Dichiarazione Ambientale (MUD).

Per il 2017 restano valide le modalità di presentazione (modulistica ed istruzioni) del 2016. Quest’anno le aziende avranno a disposizione qualche giorno in più per la compilazione del Mud, essendo il 30 aprile di domenica ed il 01 maggio festivo, la scadenza viene prorogata al primo giorno seguente non festivo cioè martedì 02 maggio.
Non essendo ancora pienamente operativo il Sistema di Tracciabilità dei rifiuti, anche i soggetti con obbligo Sistri saranno tenuti alla presentazione del Mud, tale presentazione avverrà tramite il portale www.mudtelematico.it.

Le modalità di trasmissione del Mud restano due, quella telematica con il pagamento dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio competente tramite carta di credito e quella cartacea (solo per le aziende che rientrano nell’opzione Mud semplificato) il cui invio avviene alla Camera di Commercio di competenza in busta chiusa (raccomandata semplice) insieme alla ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria.
Le due modalità di presentazione hanno costi differenti: nel pagamento con carta i diritti di segreteria sono pari ad euro 10; nel pagamento con bollettino postale, il costo è di euro 15.
Pesanti sanzioni in arrivo per chi non rispetta la scadenza del 02 maggio: la presentazione effettuata entro 60 gg dalla scadenza (60 gg e non due mesi) genera una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 26 ad euro 160, presentare il Mud oltre i 60 gg dalla scadenza, come l’omessa dichiarazione o la dichiarazione incompleta o inesatta, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2600 fino ad euro 15500.
Le sanzioni saranno applicate dalle relative Province di competenza.
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